Ai sensi dell’art. 26, comma 2, della Legge 116/2014, il GSE eroga le tariffe incentivanti, “con rate mensili costanti, in misura pari al 90% della producibilità media annua stimata di ciascun impianto, nell’anno solare di produzione, ed effettua il conguaglio, in relazione alla produzione effettiva, entro il 30 giugno dell’anno successivo”.
I pagamenti in acconto sono effettuati, qualora sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro con cadenza:
- quadrimestrale per gli impianti di potenza fino a 3 kW;
- trimestrale per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW;
- bimestrale per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW;
- mensile per gli impianti di potenza superiore a 20 kW.
I pagamenti in acconto sono eseguiti alla fine del secondo mese successivo a quello del periodo di competenza, ovvero secondo il seguente calendario:
- per gli impianti di potenza fino a 3 kW:
Scadenza dei pagamenti | Rate di competenza del periodo: |
31/03/n | ottobre n-1 – gennaio n |
31/07/n | febbraio n – maggio n |
30/11/n | giugno n – settembre n |
- per gli impianti di potenza superiore a 3 kW e fino a 6 kW:
Scadenza dei pagamenti | Rate di competenza del periodo: |
31/03/n | novembre n-1 – gennaio n |
30/06/n | febbraio n – aprile n |
30/09/n | maggio n – luglio n |
31/12/n | agosto n – ottobre n |
- per gli impianti di potenza superiore a 6 kW e fino a 20 kW:
Scadenza dei pagamenti | Rate di competenza del periodo: |
28/02/n | novembre n-1 – dicembre n-1 |
30/04/n | gennaio n – febbraio n |
30/06/n | marzo n – aprile n |
31/08/n | maggio n – giugno n |
31/10/n | luglio n – agosto n |
31/12/n | settembre n – ottobre n |
- per gli impianti di potenza superiore a 20 kW la scadenza dei pagamenti coincide con l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di competenza.
Nel caso in cui la scadenza del pagamento ricada in un giorno festivo, la valuta del pagamento coincide con il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Il pagamento del conguaglio viene effettuato, laddove sia stata superata una soglia di importo pari a 100 euro, con riferimento alle competenze degli anni precedenti, entro il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso in cui non sia raggiunta la soglia di 100 euro, il conguaglio viene erogato dal GSE contestualmente al successivo acconto previsto.
In caso di conguaglio negativo, il GSE avvia tutte le azioni necessarie al recupero degli importi non dovuti e alla corretta imputazione dei successivi acconti.
Le nuove tempistiche e modalità di erogazione delle tariffe incentivanti saranno rese operative dal GSE a partire dalla rata di acconto di competenza del mese di gennaio del 2015, per tener conto dei tempi di adeguamento dei sistemi informatici del GSE.