Uno dei punti cardine del decreto legislativo n. 48 del 2020 (in vigore dall'11 Giugno scorso), relativo alla prestazione energetica degli edifici ed i requisiti minimi delle nuove costruzioni in materia di efficienza energetica , è quello di puntare allo sviluppo della mobilità elettrica.
QUALI SONO GLI INTERVENTI OBBLIGATORI?
Negli Edifici Residenziali devono essere predisposte infrastrutture di canalizzazione per ogni posto auto al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici. L’obbligo vige per parcheggi con più di dieci posti auto, situati all'interno o in adiacenza dell'edificio, sia coperti che scoperti.
Negli Edifici Non Residenziali , sarà necessario:
- predisporre infrastrutture di canalizzazione per almeno il 20% dei posti auto;
- installare almeno una colonnina di ricarica per ogni parcheggio.
GlI edifici non residenziali, qualora avessero 20 o più posti auto, dovranno provvedere entro il 1° gennaio 2025 all’installazione di almeno una colonnina di ricarica (D.Lgs 257/2016).
QUALI EDIFICI SARANNO SOGGETTI ALL’OBBLIGO?
Il Decreto di riferimento è il 4 del D.Lgs 257/2016 e interessa:
- edifici residenziali con più di 10 unità abitative;
- edifici non residenziali di nuova costruzione con superficie maggiore di 500 m 2.
La norma interessa anche la ristrutturazione, qualora i lavori di realizzazione dell’intervento abbiano coinvolto almeno il 50% della superficie lorda e l’impianto elettrico, sempre con le condizioni sopra indicate.
CHI È ESENTE DALL’OBBLIGO?
È importante considerare che l’obbligo non sussiste per i permessi di costruire presentati entro il 10 marzo 2021 , a condizione che:
- non vi sia il rischio di compromettere la stabilità della rete locale;
- il costo sostenuto per far fronte alle installazioni dei sistemi di ricarica e le rispettive canalizzazioni non sia superiore al 7% del costo complessivo di una ristrutturazione considerata ‘importante’ dell’edificio in questione.