Il decreto 20 febbraio 2020 “Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015“, pubblicato il 28 febbraio in Gazzetta Ufficiale, differisce nuovamente i termini per i provvedimenti da attuare in materia di prevenzione incendi nelle strutture sanitaria, in particolare:
I termini di adeguamento completo degli impianti elettrici secondo le indicazioni del decreto 19 marzo 2015 (Allegato I – Art. 17.5; Allegato II – art.26.4 e 36.5) per le strutture che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio ma che per causa di forza maggiore (per le nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi) sono impossibilitate a completare i lavori programmati sono così riprogrammati:
- a)24/04/2023 per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno con oltre 25 posti letto ed esistenti al 26/12/2002;
- b)24/10/2019 (termine già scaduto) per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/04/2015 di superficie compresa tra 500 e 1000 m2;
- c)24/04/2020 (termine in scadenza) per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale esistenti al 24/04/2015 di superficie superiore a 1000 m2;
24/04/2025 per le strutture sanitarie di cui è prevista la dismissione o riconversione in strumenti di programmazione negoziata già stipulati con la presenza del Ministero della salute, quali gli accordi di programma e gli accordi di programma quadro, i termini di cui al comma 1 si intendono prorogati sino al termine di cui all’art. 2, comma 1, lettera e) al fine di assicurare la corretta allocazione delle risorse pubbliche.