L’articolo 3 comma 5, inserito tra le modificazioni per la conversione in legge del DL 162/19, introduce ulteriori proroghe in materia di adempimenti alle prescrizioni in materia di prevenzione incendi nelle strutture turistico alberghiere. Il documento differisce le scadenze introdotte dalla Legge 27 dicembre 2017 n. 2015:
5. All’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n.205, la lettera i) è sostituita dalla seguente.. e prevede che:
… le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994), e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio (approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012), completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
– resistenza al fuoco delle strutture;
– reazione al fuoco dei materiali;
– compartimentazioni;
– corridoi;
– scale;
– ascensori e montacarichi;
– impianti idrici antincendio;
– vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
– vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
– locali adibiti a deposito.
Le strutture che si trovano nei territori colpiti da eventi meteorologici o sismici avranno tempo fino a Giugno 2022. Per i rifugi alpini, il termine di adeguamento scaduto a fine anno è prorogato al 31 dicembre 2020.